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Evoluzione della normativa sull’e-commerce: il Ministero
dell’Industria detta le regole che danno il via ad una procedura
più semplice e rapida per le imprese che decidono
di operare on-line. Il dare inizio ad un’attività
al dettaglio in rete dovrà essere comunicato trenta
giorni prima all’ente locale di residenza, o di sede legale.
Per i commercianti all’ingrosso basterà l’iscrizione
al Registro delle imprese.
In materia
di commercio elettronico la legislazione italiana risultava
carente: il Decreto legislativo n° 114 del 31 Marzo
1998 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo
elettronico. Commercio elettronico" conteneva un esplicito
riferimento al commercio elettronico solo all’art. 21, dove
per altro non dettava la disciplina in materia, ma affidava
al Ministero dell’Industria un ruolo di promozione e diffusione,
volto a facilitare l’accesso degli operatori alle potenzialità
offerte dal commercio elettronico.
La velocità
di diffusione del commercio elettronico ha reso però
necessario fornire gli elementi interpretativi relativi
alle disposizioni del citato decreto, riguardanti l’attività
di commercio elettronico inerente la commercializzazione
di beni e servizi on-line.
La circolare
n° 3487/C del 1° Giugno 2000 emanata dal Ministero
dell’Industria intende, infatti, fornire indicazioni sulla
disciplina applicabile all’attività di vendita di
beni tramite mezzo elettronico, denominata "commercio
elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al
Dlgs n°114/98 di cui sopra.
Ecco
le novità più rilevanti.
Innanzi
tutto, l’attività commerciale svolta in rete può
essere esercitata in riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare, secondo le tipologie di vendita
all’ingrosso e al dettaglio.
In secondo
luogo, la circolare precisa che l’attività di vendita
al dettaglio via Internet è soggetta a preventiva
comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza,
se persona fisica o, nel caso di società, dove sia
ubicata la sede legale. Nella stessa dovranno essere dichiarati
il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività,
il settore merceologico e la sussistenza dei requisiti professionali,
questi ultimi necessari nel caso d’attività relativa
al settore alimentare. I medesimi requisiti sono previsti
qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino
distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.
Per
quel che concerne la vendita all’ingrosso, l’operatore è
tenuto unicamente a dichiarare al momento dell’iscrizione
al Registro delle imprese il possesso dei requisiti morali,
nonché quelli professionali, qualora venda prodotti
alimentari.
L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte del Comune.
Per
inciso, tale disciplina riguarda unicamente soggetti che
svolgono attività economica concernente l’acquisto
di prodotti ai fini della successiva rivendita; pertanto,
non si applica agli intermediari come agenti di commercio,
agenti d’affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto
delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che
concernono lo svolgimento di dette attività (obbligatoria
iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio
e apertura della partita Iva).
E’ fatto
divieto di inviare prodotti al consumatore, se non a seguito
di specifica richiesta, mentre è consentito l’invio
di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo
se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo.
La violazione
di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
Nel
caso d’esercizio congiunto di attività al dettaglio
ed all’ingrosso, l’operatore ha la possibilità di
utilizzare un solo sito, ma dovrà destinare aree
distinte dello stesso per l’una e per l’altra attività.
L’intervento
del ministero si conclude richiamando l’attenzione sul Dlgs
n° 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dei
locali commerciali ed il Dlgs n° 185/99 sulla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza, relativamente
al rispetto degli obblighi di tutela dal consumatore connessi
alla vendita on-line.
In particolare,
la disciplina del rapporto fra impresa e consumatori prevede
che:
- nella
presentazione dell’offerta devono essere fornite al consumatore
informazioni chiare in riferimento all’identità del
fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene (prezzo,
spese di consegna, modalità di pagamento, diritto
di recesso);
- prima
o al momento dell’esecuzione del contratto, tali informazioni
vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore,
su altro supporto duraturo;
- il
diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta
e il consumatore deve conservare l’avviso di ricevimento
della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l’esercizio
di tale diritto. In tal caso, il fornitore è tenuto
a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di
corrispettivo della vendita del bene.
Il contratto
concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione.
Fonte:
- Circolare n. 3487/C del Ministero dell’Industria avente
per oggetto il Decreto legislativo n° 114 del 31 Marzo
1998 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo
elettronico. Commercio elettronico".
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