Evoluzione
della normativa sull’e-commerce: il Ministero
dell’Industria detta le regole che danno il
via ad una procedura più semplice e rapida
per le imprese che decidono di operare on-line. Il
dare inizio ad un’attività al dettaglio
in rete dovrà essere comunicato trenta giorni
prima all’ente locale di residenza, o di sede
legale. Per i commercianti all’ingrosso basterà
l’iscrizione al Registro delle imprese.
In
materia di commercio elettronico la legislazione italiana
risultava carente: il Decreto legislativo n° 114
del 31 Marzo 1998 "Disciplina della vendita di
beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico"
conteneva un esplicito riferimento al commercio elettronico
solo all’art. 21, dove per altro non dettava
la disciplina in materia, ma affidava al Ministero
dell’Industria un ruolo di promozione e diffusione,
volto a facilitare l’accesso degli operatori
alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
La
velocità di diffusione del commercio elettronico
ha reso però necessario fornire gli elementi
interpretativi relativi alle disposizioni del citato
decreto, riguardanti l’attività di commercio
elettronico inerente la commercializzazione di beni
e servizi on-line.
La
circolare n° 3487/C del 1° Giugno 2000 emanata
dal Ministero dell’Industria intende, infatti,
fornire indicazioni sulla disciplina applicabile all’attività
di vendita di beni tramite mezzo elettronico, denominata
"commercio elettronico", nei limiti e per
gli effetti di cui al Dlgs n°114/98 di cui sopra.
Ecco
le novità più rilevanti.
Innanzi
tutto, l’attività commerciale svolta
in rete può essere esercitata in riferimento
ai seguenti settori merceologici: alimentare e non
alimentare, secondo le tipologie di vendita all’ingrosso
e al dettaglio.
In
secondo luogo, la circolare precisa che l’attività
di vendita al dettaglio via Internet è soggetta
a preventiva comunicazione al Comune nel quale l’esercente
ha la residenza, se persona fisica o, nel caso di
società, dove sia ubicata la sede legale. Nella
stessa dovranno essere dichiarati il possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività,
il settore merceologico e la sussistenza dei requisiti
professionali, questi ultimi necessari nel caso d’attività
relativa al settore alimentare. I medesimi requisiti
sono previsti qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga
in un magazzino distante dal luogo dove è in
uso il mezzo elettronico.
Per
quel che concerne la vendita all’ingrosso, l’operatore
è tenuto unicamente a dichiarare al momento
dell’iscrizione al Registro delle imprese il
possesso dei requisiti morali, nonché quelli
professionali, qualora venda prodotti alimentari.
L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Per
inciso, tale disciplina riguarda unicamente soggetti
che svolgono attività economica concernente
l’acquisto di prodotti ai fini della successiva
rivendita; pertanto, non si applica agli intermediari
come agenti di commercio, agenti d’affari in
mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle
regole civilistiche, amministrative e fiscali che
concernono lo svolgimento di dette attività
(obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti
dalla Camera di commercio e apertura della partita
Iva).
E’
fatto divieto di inviare prodotti al consumatore,
se non a seguito di specifica richiesta, mentre è
consentito l’invio di campioni di prodotti o
di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese
o vincoli a carico del medesimo.
La
violazione di tali disposizioni è punita con
una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire
30.000.000.
Nel
caso d’esercizio congiunto di attività
al dettaglio ed all’ingrosso, l’operatore
ha la possibilità di utilizzare un solo sito,
ma dovrà destinare aree distinte dello stesso
per l’una e per l’altra attività.
L’intervento
del ministero si conclude richiamando l’attenzione
sul Dlgs n° 50/92 in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali ed il Dlgs n° 185/99
sulla protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza, relativamente al rispetto degli obblighi
di tutela dal consumatore connessi alla vendita on-line.
In
particolare, la disciplina del rapporto fra impresa
e consumatori prevede che:
-
nella presentazione dell’offerta devono essere
fornite al consumatore informazioni chiare in riferimento
all’identità del fornitore e alle caratteristiche
essenziali del bene (prezzo, spese di consegna, modalità
di pagamento, diritto di recesso);
-
prima o al momento dell’esecuzione del contratto,
tali informazioni vanno confermate per iscritto o,
su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo;
-
il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione
scritta e il consumatore deve conservare l’avviso
di ricevimento della lettera raccomandata con cui
comunica o conferma l’esercizio di tale diritto.
In tal caso, il fornitore è tenuto a rimborsare
le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo
della vendita del bene.
Il
contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal
giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l’ordinazione.
Fonte:
- Circolare n. 3487/C del Ministero dell’Industria
avente per oggetto il Decreto legislativo n° 114
del 31 Marzo 1998 "Disciplina della vendita di
beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico".
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