Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 1999 (Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre
1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante
la protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1. Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per
oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore
e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente
una o più tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione
ai contratti di cui alla lettera a), agisce per
scopi non riferibili all'attività professionale
eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che
nei contratti a distanza agisce nel quadro della
sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque
mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea
del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate
dal presente decreto e' riportato nell'allegato
I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività
professionale consiste nel mettere a disposizione
dei fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza.
Art.
2. Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza,
esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo
dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad
altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art.
3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere
le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo
del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte
le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna
del bene o della prestazione del servizio e di ogni
altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione
dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di
ritiro del bene in caso di esercizio del diritto
di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione
a distanza, quando e' calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del
prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti
per la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo
commerciale deve essere inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i principi
di buona fede e di lealtà in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze
di protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità
del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all'inizio della conversazione con il consumatore,
a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
una comunicazione individuale, le informazioni di
cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la conferma e
le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art.
4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto
o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto. Entro tale momento
e nelle stesse forme devono comunque essere fornite
al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità
di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore
a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle
garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso
di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un'unica
soluzione e siano fatturati dall'operatore della
tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art.
5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque
contratto a distanza, senza alcuna penalità
e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore ove siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto
purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora cio'
avvenga dopo la conclusione del contratto purché
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto
gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi
e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore
non può esercitare il diritto di recesso
previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia
iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della
scadenza del termine di dieci giorni previsto dal
comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo
e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario
che il fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura,
non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio,
entro il termine previsto, di una comunicazione
scritta all'indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e facsimile, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo
a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed
i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio
del diritto di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto
a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo,
il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate
dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente,
nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto
a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio,
oggetto di un contratto a distanza, sia interamente
o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto
di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore
eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente
il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore. Le somme eventualmente
versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento
del bene o del servizio fino al momento in cui ha
conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore sono rimborsate
al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali
maturati.
Art.
6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore
deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione
da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità,
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto,
il fornitore, entro il termine di cui al comma 1,
informa il consumatore, secondo le modalità
di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso
delle somme eventualmente già corrisposte
per il pagamento della fornitura. Salvo consenso
del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il fornitore non
può adempiere eseguendo una fornitura diversa
da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
Art.
7. Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo
6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari,
di bevande o di altri beni per uso domestico di
consumo corrente forniti al domicilio del consumatore,
al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
da distributori che effettuano giri frequenti e
regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi
all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all'atto della conclusione
del contratto il fornitore si impegna a fornire
tali prestazioni ad una data determinata o in un
periodo prestabilito.
Art.
8. Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento
mediante carta ove ciò sia previsto tra le
modalità di pagamento, da comunicare al consumatore
al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento
riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento
della propria carta di pagamento da parte del fornitore
o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo
12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197. L'istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate
al consumatore.
Art. 9. Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al
consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione
nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta
di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
Art.
10. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione
a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono,
della posta elettronica di sistemi automatizzati
di chiamata senza l'intervento di un operatore o
di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse
da quelle di cui al comma 1, qualora consentano
una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art.
11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente
decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla
ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo.
Art.
12. Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore
che contravviene alle norme di cui agli articoli
3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalità
di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva,
i limiti minimo e massimo della sanzione indicata
al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia
in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Art.
13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto
legislativo, le associazioni dei consumatori e degli
utenti sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art.
14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto legislativo la competenza territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
Art.
15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento
al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
con la disciplina recata dal decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si
applicano le disposizioni più favorevoli
per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore
centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d):
- stampati senza indirizzo;
- stampati con indirizzo;
- lettera circolare;
- pubblicità stampa con buono d'ordine;
- catalogo;
- telefono con intervento di un operatore;
- telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext);
- radio;
- videotelefono (telefono con immagine);
- teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con tastiera o schermo sensibile al tatto;
- posta elettronica;
- fax;
- televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato
II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a):
- servizi d'investimento;
- operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
- servizi bancari;
- operazioni riguardanti fondi di pensione;
- servizi riguardanti operazioni a termine o di
opzione.
Tali
servizi comprendono in particolare: i servizi di
investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che
beneficiano del riconoscimento reciproco di cui
si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività
di assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.