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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto
beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di
servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale
contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche
di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili
all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti
a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo
che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore
e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle
tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato
I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica
o giuridica, pubblica o privata, la cui attività
professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori
una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti
a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo
dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi
contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse
o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene
o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello
stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del
bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a
distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per
la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il
cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono
essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i principi di buona
fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle
categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità
del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono
essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della
conversazione con il consumatore, a pena di nullità
del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
una comunicazione individuale, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in
lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa
lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di
cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto
o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione
ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione
del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità
di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui
il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una
tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore
della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede
del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque
contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi
siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo
la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto
o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi
di cui all'articolo 4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione
del contratto purché non oltre il termine di tre
mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli
obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte
del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non
può esercitare il diritto di recesso previsto ai
commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata,
con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del
termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato
a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il
fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro
il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore
e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
fornitore o della persona da questi designata, secondo le
modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine
per la restituzione del bene non può comunque essere
inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data
del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio
del diritto di recesso a norma del presente articolo sono
le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto
di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di
cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di
comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito
a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui
ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore,
senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore
deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte
del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche
temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore,
entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma
1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso
del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche
se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7.
Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo
6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande
o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti
al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza
o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando
all'atto della conclusione del contratto il fornitore si
impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata
o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante
carta ove ciò sia previsto tra le modalità
di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita
al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte
del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento
ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate
al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore
in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui
la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata
risposta non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a
distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono,
della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il
consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle
di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il
consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente
decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione
in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene
alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente
decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità
di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme
da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva,
i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma
1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge
24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale
dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli
utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto legislativo la competenza territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento
al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo
9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli
per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d):
- stampati senza indirizzo;
- stampati con indirizzo;
- lettera circolare;
- pubblicità stampa con buono d'ordine;
- catalogo;
- telefono con intervento di un operatore;
- telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext);
- radio;
- videotelefono (telefono con immagine);
- teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera
o schermo sensibile al tatto;
- posta elettronica;
- fax;
- televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a):
- servizi d'investimento;
- operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
- servizi bancari;
- operazioni riguardanti fondi di pensione;
- servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano
del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato
della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione
e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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