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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità' personale; garantisce
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne
il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine,
o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita
ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché
i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli
articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre
1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura
penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice
di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito
di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura
e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,
31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato
con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere
dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla
durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione
e' richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati
nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati
cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche
fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di
tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati
nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare
la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali
anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma
3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità,
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere
gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento
di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per
il perseguimento delle finalità di cui agli articoli
4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di
cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo
25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove
non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c)
e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti
di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria
e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio
per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio
del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per
i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di
legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla
ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilità' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato
di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto,
in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza
dei dati personali da parte delle persone incaricate per
iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare
o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorità.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono
per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza
ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono
stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo
9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno
dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma
1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di
tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato.
Se le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione
del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite
di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore
di sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686
del codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e'
richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo
22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto
per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal
presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato
anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice
di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato
dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso
e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace
sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura
di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento
di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7,
commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato,
la comunicazione o la diffusione se risultano violate le
disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni
della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine e' di
venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri
un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari
a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati
e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in
apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione può essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può
essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che siano
decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la
loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo
alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante.
La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla
data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed
e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga
al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale
e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma
1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente
legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi
di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie
del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per più di una volta;
per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, ne' essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente
e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio;
se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al
primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
delle norme di legge e di regolamento e in conformità
alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati
ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione
e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati
o disporne il blocco quando, in considerazione della natura
dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi e' il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo
IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma
5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione,
il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la consultazione del registro mediante almeno
un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente
nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento
dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente
o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai
fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali, può disporre accessi
alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti
a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma
1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo
10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere
da personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio
e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente e' determinato in misura non superiore a quarantacinque
unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno,
e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento
sono altresì previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a
5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio
tra le parti interessate, nonché le norme volte a
precisare le modalità per l'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 13, nonché della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica
in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e'
punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto
concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma
1, la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a
due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo
28, comma 3, e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,
la reclusione e' da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,
in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena
e' della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si
applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente
legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa,
a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui
agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge
che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano
in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il
cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta
giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il
termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero,
per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il
31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento
dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo
22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge
ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione,
a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n.
121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà
notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere
di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari
e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, denominata "autorità"
ai fini del presente decreto; tale autorità opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'autorità, l'istituzione del ruolo del personale,
il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'autorità
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì
fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così
come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti
di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per
la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo
9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma
1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto
a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge
n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990,
n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli
archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni
di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento
di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in
lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553
milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e,
per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215
milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti
svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli
22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388,
la presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
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