"Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario
n. 3
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità'
personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso
di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione
o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica,
la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui
si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine,
o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita
ai sensi dell'articolo 30.
Art.
2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al trattamento di
dati personali da chiunque effettuato nel territorio
dello Stato.
Art.
3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali
non e' soggetto all'applicazione della presente legge,
sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei
dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento
di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo
8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale
di cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla
legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti
nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9,
15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché,
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera
b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli
7 e 34.
Art.
5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici).
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art.
6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in
un trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO
II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento
di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge e' tenuto a darne notificazione
al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente
ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo
se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4
e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante
e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi
e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori
del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche
di dati cui si riferisce il trattamento, nonché
l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche
di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;
in mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, nonché coloro che devono
fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma
8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono effettuare la notificazione per
il tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti
agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi
ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
Art.
8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità, forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e
delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare
i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi
alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO
III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art.
9.
(Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
Art.
10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale
e il domicilio, la residenza o la sede del titolare
e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle
finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e'
data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e'
espresso liberamente e in forma specifica e documentata
per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale e' parte l'interessato o
per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art.
13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a fini
di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi,
della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), può essere chiesto all'interessato,
ove non risulti confermata l'esistenza di dati che
lo riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
Art.
14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere
c) e d), non possono essere esercitati nei confronti
dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite
ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica
le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
Sezione
III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art.
16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati
ad un trattamento per finalità analoghe agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni
di legge in materia di trattamento dei dati personali
e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1.
Art.
17.
(Limiti all'utilizzabilità' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro
tipo di decisione adottata sulla base del trattamento
di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione
o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento
di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dalla legge.
Art.
18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali).
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento
ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione
IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei
dati personali da parte delle persone incaricate per
iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art.
20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati).
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
nel rispetto della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa
sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui
all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo
7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo
27.
Art.
21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e
la diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di
taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a
categorie di soggetti, quando la diffusione si pone
in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di
ricerca scientifica o di statistica e si tratti di
dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
CAPO
IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi
i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con
il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante
può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento
e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati
i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria
un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive
le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia
e di buona condotta secondo le modalità di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art.
23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità
di tutela dell'incolumità fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano
un terzo o la collettività, in mancanza del
consenso dell'interessato, il trattamento può
avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato solo
per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. E' vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria
per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art.
24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere
a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e'
ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino
le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Art.
25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato
non e' richiesto quando il trattamento dei dati di
cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto
di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi
previsti dal presente comma, il trattamento svolto
in conformità del codice di cui ai commi 2
e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione
del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di
un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista,
che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati, che il Consiglio e'
tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il
codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato
adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed
e' efficace sino alla adozione di un diverso codice
secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante può vietare il trattamento
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresì, prescrizioni concernenti i dati personali
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art.
26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonché la cessazione del
trattamento di dati concernenti persone giuridiche,
enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo
28.
CAPO
V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati
sono ammesse quando siano previste da norme di legge
o di regolamento, o risultino comunque necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In
tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione
nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante
che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di
legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo
quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine e' di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati
non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli
22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale e' parte l'interessato o
per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta
di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di
una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate
anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed
e' annotata in apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione
può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria
o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non
può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo
dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare,
il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante,
se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare
e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
e' comunicato senza ritardo alle parti interessate,
a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede,
il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni
del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto se, entro i successivi venti giorni, non e'
adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del procedimento
o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, anche
in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente
il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche
nei casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO
VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due
dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. I membri sono scelti
tra persone che assicurino indipendenza e che siano
esperti di riconosciuta competenza nelle materie del
diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per più
di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente
e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai
membri compete un'indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennità di funzione
sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
Art.
31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi
ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere
sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o
dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati di
cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente
legge, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui
si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata
nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo
13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato,
se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o
dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e' tenuto nei modi di cui all'articolo
33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data
della sua istituzione, il Garante promuove opportune
intese con le province ed eventualmente con altre
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l),
del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione cooperano tra loro
nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro
organo a partecipare alle riunioni prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche
nei rapporti tra il Garante e le autorità di
vigilanza competenti per il settore creditizio, per
le attività assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.
Art.
32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità
ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali, può
disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni
e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento
o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti
previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del
Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti
a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14,
comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o
di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito,
salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10,
comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi
assistere da personale specializzato che e' tenuto
al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai membri del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi
e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), il membro designato prende visione degli atti
e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle
riunioni del Garante .
Art.
33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso
il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto
di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni
di provenienza. Il relativo contingente e' determinato
in misura non superiore a quarantacinque unità,
su proposta del Garante medesimo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto
al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme
del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono
altresì previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da
1 a 5, secondo modalità tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità
per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13,
nonché della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico
o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine
il regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante può
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio
del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati
ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione o,
in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed
i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò
di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento.
CAPO
VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in
esse notizie incomplete o non rispondenti al vero,
e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo
16, comma 1, la pena e' della reclusione sino ad un
anno.
Art.
35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, e'
punito con la reclusione sino a due anni o, se il
fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o
per altri profitto o di recare ad altri un danno,
comunica o diffonde dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero
del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,
la reclusione e' da uno a tre anni.
Art.
36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare
le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15,
e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal
fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione
da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa
si applica la reclusione fino ad un anno.
Art.
37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma
2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con
la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla
presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art.
39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e'
il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
CAPO
IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente
legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa,
a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge
che prescrivono il consenso dell'interessato non si
applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima
di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei
dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
della data di entrata in vigore della presente legge
o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate
entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati
personali devono essere custoditi in maniera tale
da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo
15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i trattamenti dei
dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche
in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate,
previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo
30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi
di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.
42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240
del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei
dati e delle informazioni, o l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità procedente
ne dà notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione
in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere
di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma
non automatizzata in violazione di disposizioni di
legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento
di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare
la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, denominata "autorità"
ai fini del presente decreto; tale autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed
il funzionamento dell'autorità, l'istituzione
del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché
la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'autorità
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati
per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento
previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della
legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante
per la protezione dei dati" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Art.
43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare,
il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma
dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge,
il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del
Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n.
121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge
5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
nonché le vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo
di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo
6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981,
n. 121.
CAPO
X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997
ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli
anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni
della presente legge si applicano a decorrere dal
1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art.
9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388,
la presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a) e alla nomina del Garante.
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