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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c),
della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che
sia anche riordinata la disciplina delle attività
economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda
il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria,
nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale
e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la
competitività delle imprese nel mercato globale e
la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione
all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza
della distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita
ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre
1990, n. 287;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli
affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Principi generali
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme
generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente
decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti
finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà
di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione,
alla possibilità di approvvigionamento, al servizio
di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza
dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della
rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica
dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie
delle strutture distributive e le diverse forme di vendita,
con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione
del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Art. 2.
Libertà di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attività commerciale si fonda sul principio
della libertà di iniziativa economica privata ai
sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata
nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre
1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza
e del mercato.
Art. 3.
Obbligo di vendita
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo
1336 del codice civile, il titolare dell'attività
commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto
dell'ordine temporale della richiesta.
Art. 4.
Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso
o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri
utilizzatori in grande. Tale attività può
assumere la forma di commercio interno, di importazione
o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa
o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie
di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di
vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura
di vendita nella quale più esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di
un centro commerciale si intende quella risultante dalla
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio
in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati, nonché la vendita
nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali
i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,
e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,
qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità
medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora
vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge
22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e
al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074,
e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite
ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive
modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali
esercitino attività di vendita di prodotti agricoli
nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla
legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni,
e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali
di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni.
Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti
per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata
negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo
16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11
febbraio 1998, n.32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti
dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura
al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere
o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché
ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico,
al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti
esclusivamente dall'esercizio della loro attività
e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad
usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico
e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere
d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo,
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica
od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi
dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il
periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre
di prodotti nei confronti dei visitatori, purché
riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non
duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni
stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private
alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che
vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche
su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione,
concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale
cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive
modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3.
Titolo II
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
Art. 5.
Requisiti di accesso all'attività
1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale
può essere esercitata con riferimento ai seguenti
settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale
e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di
assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del
codice penale, o per delitti di frode nella preparazione
o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e'
effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo
688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge
31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale,
ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per
la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero,
qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività
di commercio relativa al settore merceologico alimentare,
anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata
di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei
seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al settore merceologico alimentare,
istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o
al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la
propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare,
in qualità di dipendente qualificato addetto alla
vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge
o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore,
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro
esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle
lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti
di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione,
la durata e le materie del corso professionale di cui al
comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche
tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale
fine saranno considerate in via prioritaria le camere di
commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio
più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee
a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative
alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore.
Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti
relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione
degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione,
la durata e le materie, con particolare riferimento alle
normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela
e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento
finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare
gli operatori in attività. Possono altresì
prevedere forme di incentivazione per la partecipazione
ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del
settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative
di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di
formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso,
ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli,
carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti
del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3
della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.
Titolo III
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle
aree private in sede fissa
Art. 6.
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione
del presente decreto definiscono gli indirizzi generali
per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo
i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che,
in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri
la migliore produttività del sistema e la qualità
dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e
di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto
del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale
degli insediamenti commerciali con particolare riguardo
a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento
e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione
del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i
quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente
idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche
attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche
degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla
tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle
zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la
creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine
di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto
commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero
delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio
interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme
di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema
coordinato di monitoraggio riferito all'entità e
all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione
di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti
degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti
coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano
i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali
individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed,
in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti
di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali
in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e
ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono
sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle
località di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli
inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di
uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi,
relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso
di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media
o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone
la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui
al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche
dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire
ad una programmazione integrata tra centro e realtà
periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino
di utenza, per le quali devono essere individuati criteri
di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare
la presenza delle attività commerciali e artigianali
in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare
gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare
il processo di espulsione delle attività commerciali
e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di
svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso
il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare
dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui
al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono,
altresì, alla consultazione delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta
giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare
gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti
di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano
in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
Art. 7.
Esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti
a previa comunicazione al comune competente per territorio
e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato
dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e
le norme urbanistiche nonché quelle relative alle
destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione
della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi
di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui
all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito
il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano
esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature
ad esso direttamente finalizzati.
Art. 8.
Medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti
ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio,
anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6,
comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi
2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e
degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni
di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali
del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente
le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce
il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla
data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di
diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 9.
Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie di una grande struttura di vendita, sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi
2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata
da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto
diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma
5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre
membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia
e il comune medesimo, che decide in base alla conformità
dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo
6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza
dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione;
il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere
favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in
seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti
dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio più rappresentative
in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato.
Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio
di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne
informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante
ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente
le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce
il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla
data di convocazione della conferenza di servizi di cui
al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza
e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione
al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modifiche.
Art. 10.
Disposizioni particolari
1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo
della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari,
per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il
tessuto economico sociale e culturale nei centri storici,
nonché per consentire una equilibrata e graduale
evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante
la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo.
In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane
e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente
in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale,
altri servizi di particolare interesse per la collettività,
eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione
di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi
gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni,
fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di
maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione
e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare
al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con
le funzioni territoriali in ordine alla viabilità,
alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano,
utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria
e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i
comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono
sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura
degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione
circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo
e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione
della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di
infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini
del riconoscimento della priorità alle domande di
rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande
struttura di vendita che prevedono la concentrazione di
preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno
di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi
di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle
domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale
per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione.
Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca
di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in
considerazione ai fini della predetta priorità.
3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione
all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento
della superficie di una media o di una grande struttura
di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento
di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di
largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione
comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai
preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente
disposizione la regione tiene conto anche della condizione
relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati
o accorpati.
4. La regione puo' individuare le zone del proprio territorio
alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita
di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche
socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza
demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio
previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti
di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni
e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso
scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie
e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati
all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali
dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali
e nazionale di cui al predetto articolo 6.
Titolo IV
Orari di vendita
Art. 11.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni,
sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione
di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti
al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore
sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente
può liberamente determinare l'orario di apertura
e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque
il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario
di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante
cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura
domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti
dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1,
la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma
1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali
gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale
e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del
mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche
o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
Art. 12.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città
d'arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle
città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi,
gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura
e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo
11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi
di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio
e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori
dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati
e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese
del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti,
le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente
turistica, le città d'arte o le zone del territorio
dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico
nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà
di cui al comma 1.
Art. 13.
Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
alle seguenti tipologie di attività: le rivendite
di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni
ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree
di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie,
marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le
gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie;
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi,
nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte,
oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo
e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio
autostradali, qualora le attività di vendita previste
dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente,
e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
l'apertura al pubblico in caso di più di due festività
consecutive. Il sindaco definisce le modalità per
adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza
e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio
dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente
per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Titolo V
Offerta di vendita
Art. 14.
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle
vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate
adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi
di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo
chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico,
mediante l'uso di un cartello o con altre modalità
idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello
stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi
organizzati con il sistema di vendita del libero servizio
l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio
si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri
ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al
pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo
dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per
unità di misura.
Art. 15.
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di
liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali
nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le
proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività
commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda
in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono
essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa
comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti
tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di
carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente
dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici
e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto
o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale
sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali,
le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,
disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità
anche ai fini di una corretta informazione del consumatore,
i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle
vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico
di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore
a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato
dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta
o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli
eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto
medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il
Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo
20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti
sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge
10 ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione
delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative
delle imprese produttrici e distributive.
Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 16.
Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti
o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché
la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta
ad apposita comunicazione al comune competente per territorio
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico,
che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta
alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in
materia di idoneità dei locali, il settore merceologico,
l'ubicazione e la superficie di vendita.
Art. 17.
Apparecchi automatici
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi
automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al comune
competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore
merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio
automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza
delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata
in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e'
soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura
di un esercizio di vendita.
Art. 18
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta
a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha
la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito
di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni
di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo
5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate
tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività
e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto
per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione
debbono essere indicati il nome e la denominazione o la
ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione
al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso
al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo
della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano
altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
Art. 19.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di
acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta
a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha
la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo
nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve
essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere
le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione
a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività
dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa
stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto
in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano
anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del
consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche
in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente
le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì
la disposizione dell'articolo 18, comma 7.
Art. 20.
Propaganda a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione
di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso
il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore
si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio,
cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati
e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19,
commi 4, 5, 6 e 8.
Art. 21.
Commercio elettronico
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico
con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed
apprendimento per operatori del settore ed operatori del
servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare
la competitività globale delle imprese, con particolare
riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo
del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di
qualità volte a garantire l'affidabilità degli
operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione
e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo
del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni
e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati,
nonché con associazioni rappresentative delle imprese
e dei consumatori.
Titolo VII
Sanzioni
Art. 22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,
7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il
sindaco può inoltre disporre la sospensione della
attività di vendita per un periodo non superiore
a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno,
anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11,
14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il
titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di
vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due
anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo
proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad
un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in
materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato
qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad
un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in
materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il
sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto
luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi
derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
Titolo VIII
Organismi associativi
Art. 23.
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della
rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza
alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle
attività previste nello statuto con modalità
da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili
con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge
7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività
di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in
materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione
economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti
anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela
dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie
eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1,
nonché attività finalizzate alla certificazione
di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri
medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni
pubbliche e imprese utenti.
Art. 24.
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva
fidi
1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre
1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire
società finanziarie aventi per finalità lo
sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo
e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti
per l'esercizio delle attività di cui al presente
articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti
sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in conformità al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio,
del turismo e dei servizi, per le finalità di cui
al presente articolo, possono promuovere società
finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può disporre il finanziamento delle società
finanziarie per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti
dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati
alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi
e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento
dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le
fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità
per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite
di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico
delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire
la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 25.
Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti
alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del
decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo
a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore
merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei
requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione
sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo
a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto,
ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali
riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9
del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché
quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi
di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei
carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale
17 settembre 1996, n. 561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto
sono soggette a previa comunicazione al comune competente
per territorio il trasferimento della proprietà o
della gestione dell'attività, il trasferimento di
sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di
vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante
del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti
il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non
può essere negata l'autorizzazione all'apertura di
un esercizio avente una superficie di vendita non superiore
a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello
stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione
del presente decreto, per la vendita di generi di largo
e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio
deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati
alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli
esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura
di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge
11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data
di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai
sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con
provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla
suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente
decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo
26, comma 1, e' sospesa la presentazione delle domande,
tranne nel caso di cui al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste
dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto
nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma
secondo attestazione del responsabile del procedimento,
sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro
centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo
6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo
31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste
dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla
osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande
per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate
successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente
decreto, non e' dato seguito. Dalla data di pubblicazione
del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle
domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati
ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti
da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso
l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il
titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono
usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione
professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità
per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità
dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità
di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività
dell'attività commerciale esercitata quale fonte
di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia
dell'attività svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita
nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire
40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico
delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire
le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n 46.
Art. 26.
Disposizioni finali
1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo
15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo,
le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia
a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla
sua pubblicazione.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale
dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio
salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto
acquisito dagli esercenti in attività alla data di
cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni
concernenti la vendita di determinati prodotti previste
da leggi speciali.
4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto
previsto in materia di esercizio dell'attività di
vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai soggetti
titolari di dette attività non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attività
di vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica
la disciplina generale prevista dal presente decreto, fatta
salva la parità di trattamento nelle condizioni di
vendita e di distribuzione delle testate.
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente
per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà
per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la
cessazione dell'attività relativa agli esercizi di
cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente
comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato
9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti
il commercio relativamente alla attività di somministrazione
di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991,
n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge
17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558;
la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata dalla legge
12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo
1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo
4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del
decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo
2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso
incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56
della tabella c) allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 407.
Titolo X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Art. 27.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività
di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di
alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese
quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle
quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate
o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese
quelle di proprietà privata gravate da servitù
di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura
destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata
della quale il comune abbia la disponibilità che
viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio
dell'attività commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il
comune abbia la disponibilità, composta da più
posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività
per uno o più o tutti i giorni della settimana o
del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio,
la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione
di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso,
nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle
quali il comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche,
in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che
l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle
volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività
in tale fiera.
Art. 28.
Esercizio dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e'
soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone
fisiche o a società di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio
e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,
dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche
all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio
regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante
e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,
dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui
al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio
del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento
o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda
esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del
quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle
aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che
si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene
il comune che l' ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre
regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita
anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare
risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e
l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione
deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali
che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità
di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti
dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo
nelle aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta
da parte delle competenti autorità marittime che
stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso
alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e'
vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti,
nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari
della relativa concessione in un mercato, sono assegnati
giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da
parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare
il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più
alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione
del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità
di esercizio del commercio di cui al presente articolo,
i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la
sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché
la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione
dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte
e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni
determinano altresì gli indirizzi in materia di orari
ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare
i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più
idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un
adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione,
stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo
6, comma 3, del presente decreto, della densità della
rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante,
i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere
per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi
da destinare allo svolgimento dell'attività, per
l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati
che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché
per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive.
Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche
delle fiere, nonché le modalità di partecipazione
alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della
priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul
più alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono
all'emanazione delle disposizioni previste dal presente
articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti
degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla
regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da
destinare all'esercizio dell'attività, nonché
le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro
superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate
agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori
i comuni possono determinare le tipologie merceologiche
dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate
altresì le aree aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio
di cui al presente articolo e' vietato o sottoposto a condizioni
particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio
anche per motivi di viabilità, di carattere igienico
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono
altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione
e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque
non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora
non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché
tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni
e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino
all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva
competenza per le attività effettuate su posteggi
posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane
e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono
in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano
in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Art. 29.
Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza
la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto
dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione
o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle
attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione
del comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000
a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il
sindaco può disporre la sospensione dell'attività
di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto
al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio
per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro
mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza
o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto
dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto
luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi
derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
Art. 30.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche
sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano
gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto
purché esse non contrastino con specifiche disposizioni
del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui
all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori
prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle
disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica
ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali
esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti
ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla
concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività
in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle
poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le
modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e successive modifiche, nonché il divieto di
vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E'
abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi
incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti,
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo
1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n.
25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come
modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350.
E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo XI
Inadempienza delle regioni
Art. 31.
Intervento sostitutivo
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitino
le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente
decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento
ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora
la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato,
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
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