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"Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 80
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera
c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede
che sia anche riordinata la disciplina delle attività
economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione,
al fine di promuovere la competitività delle
imprese nel mercato globale e la razionalizzazione
della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo
del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita
ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59
del 1997;
Visto il parere della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Visto il parere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22
della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo
I
Principi generali
Art.
1.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le
norme generali sull'esercizio dell'attività
commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal
presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue
le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la
libertà di impresa e la libera circolazione
delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo
all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento,
al servizio di prossimità, all'assortimento
e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo
della rete distributiva, nonché l'evoluzione
tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento
dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie
delle strutture distributive e le diverse forme di
vendita, con particolare riguardo al riconoscimento
e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie
imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Art. 2.
Libertà di impresa e libera circolazione delle
merci
1. L'attività commerciale si fonda sul principio
della libertà di iniziativa economica privata
ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed e'
esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella
legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la
tutela della concorrenza e del mercato.
Art. 3.
Obbligo di vendita
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo
1336 del codice civile, il titolare dell'attività
commerciale al dettaglio procede alla vendita nel
rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
Art. 4.
Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome
e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali,
o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività
può assumere la forma di commercio interno,
di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome
e per conto proprio e le rivende, su aree private
in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione,
direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie
di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore
a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d)
e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni
e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini
del presente decreto per superficie di vendita di
un centro commerciale si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi
al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti
o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché
la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno
titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione
o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2.
Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle
quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente
prodotti farmaceutici, specialità medicinali,
dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio
qualora vendano esclusivamente generi di monopolio
di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli
costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n.
622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i
quali esercitino attività di vendita di prodotti
agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive
modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli
oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento
approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303,
e successive modificazioni. Per vendita di carburanti
si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione,
compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti
di distribuzione automatica di cui all'articolo 16
del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
11 febbraio 1998, n.32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,
per la vendita nei locali di produzione o nei locali
a questi adiacenti dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del
servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché
ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al
pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della
loro attività e a coloro che esercitano la
vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio
dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti
similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie
opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni
di natura scientifica od informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata
ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante
il periodo di svolgimento delle fiere campionarie
e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori,
purché riguardi le sole merci oggetto delle
manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento
delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali
che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo,
anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle
sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965,
e successive modificazioni, nonché dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Titolo II
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
Art.
5.
Requisiti di accesso all'attività
1. Ai sensi del presente decreto l'attività
commerciale può essere esercitata con riferimento
ai seguenti settori merceologici: alimentare e non
alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato,
per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del
libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne
a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli
alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure
di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma
2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste
dall'articolo 688 del codice di procedura penale,
dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n.
575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale,
ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno
in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro
modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività
di commercio relativa al settore merceologico alimentare,
anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata
di persone, e' consentito a chi e' in possesso di
uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al settore merceologico
alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita
all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
o avere prestato la propria opera, per almeno due
anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attività nel settore alimentare, in qualità
di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione
o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro
il terzo grado dell'imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al
registro esercenti il commercio di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo
12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei
requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento
al legale rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione,
la durata e le materie del corso professionale di
cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione
anche tramite rapporti convenzionali con soggetti
idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria
le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali
del commercio più rappresentative e gli enti
da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee
a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative
alla salute, alla sicurezza e all'informazione del
consumatore. Prevede altresì materie che hanno
riguardo agli aspetti relativi alla conservazione,
manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia
freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione,
la durata e le materie, con particolare riferimento
alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza
e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto
di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il
livello professionale o riqualificare gli operatori
in attività. Possono altresì prevedere
forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi
dei titolari delle piccole e medie imprese del settore
commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni
formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri
programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio
all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al
possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo
istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959,
n. 125, e' soppresso.
Titolo III
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio
sulle aree private in sede fissa
Art.
6.
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione
del presente decreto definiscono gli indirizzi generali
per l'insediamento delle attività commerciali,
perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttività del sistema
e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza
e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il
rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo
l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale
degli insediamenti commerciali con particolare riguardo
a fattori quali la mobilità, il traffico e
l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale
al fine della riqualificazione del tessuto urbano,
in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani
degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo
allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici
anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei
vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
la creazione di servizi commerciali polifunzionali
e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione
del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati
al recupero delle piccole e medie imprese già
operanti sul territorio interessato, anche al fine
di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con
facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità
e all'efficienza della rete distributiva, attraverso
la costituzione di appositi osservatori, ai quali
partecipano anche i rappresentanti degli enti locali,
delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese
del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati
da un Osservatorio nazionale costituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1,
fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti
al settore commerciale, affinché gli strumenti
urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali
ed, in particolare, quelle nelle quali consentire
gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita
al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti
commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali e ambientali, nonché dell'arredo
urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali
nei centri storici e nelle località di particolare
interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare
quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici
o di uso pubblico e le quantità minime di spazi
per parcheggi, relativi alle diverse strutture di
vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile
o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita, eventualmente
prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali
di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire
ad una programmazione integrata tra centro e realtà
periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico
bacino di utenza, per le quali devono essere individuati
criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare
la presenza delle attività commerciali e artigianali
in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare
gli esercizi aventi valore storico e artistico ed
evitare il processo di espulsione delle attività
commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine
di svilupparne il tessuto economico-sociale anche
attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali
ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri
di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono
il parere obbligatorio delle rappresentanze degli
enti locali e procedono, altresì, alla consultazione
delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese
del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore
a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono
tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali
e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle
disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie,
che restano in vigore fino alla emanazione delle norme
comunali.
Art. 7.
Esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie fino ai limiti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato
sono soggetti a previa comunicazione al comune competente
per territorio e possono essere effettuati decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto
interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti
edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle
relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di
applicazione della disposizione di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli
esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei
prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo
1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei
medesimi a condizione che siano esclusi il servizio
di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente
finalizzati.
Art. 8.
Medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie fino ai limiti di cui all'articolo
4, comma 1, lettera e), di una media struttura di
vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal comune competente per territorio, anche in relazione
agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo
10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali
e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite
le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni
imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente
le domande relative alle medie strutture di vendita;
stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonché
tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza
e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione
al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche.
Art. 9.
Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie di una grande struttura di vendita,
sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo
10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata
da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo
quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di
cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento,
composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente
la regione, la provincia e il comune medesimo, che
decide in base alla conformità dell'insediamento
ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6.
Le deliberazioni della conferenza sono adottate a
maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla
convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato
al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte
in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo
i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio più
rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento
interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche
parte del territorio di altra regione confinante,
la conferenza dei servizi ne informa la medesima e
ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio
della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente
le domande relative alle grandi strutture di vendita;
stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi
giorni dalla data di convocazione della conferenza
di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato
il provvedimento di diniego, nonché tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche.
Art. 10.
Disposizioni particolari
1. La regione prevede disposizioni per favorire lo
sviluppo della rete commerciale nelle aree montane,
rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva
e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale
nei centri storici, nonché per consentire una
equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti
nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione
del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone
montane e insulari, la facoltà di svolgere
congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività
commerciale, altri servizi di particolare interesse
per la collettività, eventualmente in convenzione
con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le
regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività
da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali
possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla
esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione
di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione
e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare
al fine di rendere compatibili i servizi commerciali
con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità,
alla mobilità dei consumatori e all'arredo
urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione
tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali
i comuni, per un periodo non superiore a due anni,
possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione
all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base
di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo
esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto
urbano ed in relazione a programmi di qualificazione
della rete commerciale finalizzati alla realizzazione
di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze
dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalità
ai fini del riconoscimento della priorità alle
domande di rilascio di autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita che prevedono
la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture
e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale
dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti
al settore non alimentare, alle domande di chi ha
frequentato un corso di formazione professionale per
il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione.
Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la
revoca di quelle relative alle strutture preesistenti,
prese in considerazione ai fini della predetta priorità.
3. La regione stabilisce altresì i casi in
cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura
di vendita e all'ampliamento della superficie di una
media o di una grande struttura di vendita e' dovuta
a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi
autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge
11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di
largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione
comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi
ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della
presente disposizione la regione tiene conto anche
della condizione relativa al reimpiego del personale
degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione puo' individuare le zone del proprio
territorio alle quali applicare i limiti massimi di
superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere
d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche,
anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio
previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
definisce i contenuti di una modulistica univoca da
utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni
di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i
dati relativi al settore merceologico e alla superficie
e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati
all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori
regionali e nazionale di cui al predetto articolo
6.
Titolo IV
Orari di vendita
Art.
11.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico
degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi
alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo e dei criteri
emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali
dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto
dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare
aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana
dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di
tali limiti l'esercente può liberamente determinare
l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio
non superando comunque il limite delle tredici ore
giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico
l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano
la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e,
nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni
di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al
comma 1, individua i giorni e le zone del territorio
nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo
di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono
comunque quelli del mese di dicembre, nonché
ulteriori otto domeniche o festività nel corso
degli altri mesi dell'anno.
Art. 12.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città
d'arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica,
nelle città d'arte o nelle zone del territorio
dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente
gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare
dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei
periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli
di servizio e di informazione, le organizzazioni locali
dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire
accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, anche su proposta
dei comuni interessati e sentite le organizzazioni
dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano
i comuni ad economia prevalentemente turistica, le
città d'arte o le zone del territorio dei medesimi
e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali
gli esercenti possono esercitare la facoltà
di cui al comma 1.
Art. 13.
Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
alle seguenti tipologie di attività: le rivendite
di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni
ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici
e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio
situati nelle aree di servizio lungo le autostrade,
nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie;
le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati
nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli
da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti
d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo
e artigianato locale, nonché le stazioni di
servizio autostradali, qualora le attività
di vendita previste dal presente comma siano svolte
in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
l'apertura al pubblico in caso di più di due
festività consecutive. Il sindaco definisce
le modalità per adempiere all'obbligo di cui
al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze
dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio,
l'esercizio dell'attività di vendita in orario
notturno esclusivamente per un limitato numero di
esercizi di vicinato.
Titolo V
Offerta di vendita
Art.
14.
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio
nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e
nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree
pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati,
debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile,
il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di
un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici
dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico
cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti
di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita
del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del
prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte
le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio
si trovi già impresso in maniera chiara e con
caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente
visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione
del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo
dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio
per unità di misura.
Art. 15.
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite
di liquidazione, le vendite di fine stagione e le
vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante
offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di
acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente
dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte
le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività
commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento
dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo
dei locali e possono essere effettuate in qualunque
momento dell'anno, previa comunicazione al comune
dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti,
di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non vengono venduti entro
un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente
dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici
e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo
lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso
in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve
essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti
locali, le organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio, disciplinano le modalità
di svolgimento, la pubblicità anche ai fini
di una corretta informazione del consumatore, i periodi
e la durata delle vendite di liquidazione e delle
vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o più prodotti effettuata ad
un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture
di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto
e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura
del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o
contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché
documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto
il Governo si avvale della facoltà prevista
dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997,
n.59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando
quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione
delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni
rappresentative delle imprese produttrici e distributive.
Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio
Art.
16.
Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da
enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di
soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonché la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno
titolo ad accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione
al comune competente per territorio e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non
abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona
preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto
delle norme in materia di idoneità dei locali,
il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie
di vendita.
Art. 17.
Apparecchi automatici
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo
di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione
al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5,
il settore merceologico e l'ubicazione, nonché,
se l'apparecchio automatico viene installato sulle
aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione
del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata
in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo,
e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti
l'apertura di un esercizio di vendita.
Art. 18
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta
a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non
a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio
di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o
vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate
tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività
e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il
nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro
delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli
organi di vigilanza e' consentito il libero accesso
al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per
conto terzi deve essere in possesso della licenza
prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano
altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
Art. 19.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi
di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e'
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o
la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attività di incaricati,
ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica
sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la
sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività
dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino
di riconoscimento alle persone incaricate, che deve
ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma
5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonché del
nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma
di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile
durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano
anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio
del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi
5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che
effettua personalmente le operazioni disciplinate
dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresì la disposizione dell'articolo 18, comma
7.
Art. 20.
Propaganda a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione
di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale
presso il domicilio del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trova, anche temporaneamente,
per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte
alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino
di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4,
5, 6 e 8.
Art. 21.
Commercio elettronico
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico
con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato
elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione
ed apprendimento per operatori del settore ed operatori
del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare
la competitività globale delle imprese, con
particolare riferimento alle piccole e alle medie,
attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione
di qualità volte a garantire l'affidabilità
degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo
di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale
per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può stipulare
convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici
o privati interessati, nonché con associazioni
rappresentative delle imprese e dei consumatori.
Titolo VII
Sanzioni
Art.
22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva
il sindaco può inoltre disporre la sospensione
della attività di vendita per un periodo non
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per
due volte in un anno, anche se si e' proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora
il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura
di vendita entro un anno dalla data del rilascio o
entro due anni se trattasi di una grande struttura
di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore
ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti
di cui all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni
in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di
vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore
ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti
di cui all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni
in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività
il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio
di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno
avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono
i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta
ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Titolo VIII
Organismi associativi
Art.
23.
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento
della rete distributiva possono essere istituiti centri
di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore a livello provinciale
e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati
dalla regione all'esercizio delle attività
previste nello statuto con modalità da definirsi
con apposito provvedimento e sono finanziabili con
il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge
7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività
di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento
in materia di innovazione tecnologica e organizzativa,
gestione economica e finanziaria di impresa, accesso
ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela
dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza
sul lavoro e altre materie eventualmente previste
dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività
finalizzate alla certificazione di qualità
degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi
dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto
tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
Art. 24.
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia
collettiva fidi
1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva
fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge
1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge
29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche,
possono costituire società finanziarie aventi
per finalità lo sviluppo delle imprese operanti
nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti
per l'esercizio delle attività di cui al presente
articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualità,
richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti
sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in conformità al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del
commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità
di cui al presente articolo, possono promuovere società
finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
può disporre il finanziamento delle società
finanziarie per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili
gestiti dalle società finanziarie di cui al
comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie
a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento
dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti
costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire
le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati
i criteri e le modalità per gli interventi
di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo,
nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998,
sono posti a carico delle risorse disponibili, per
gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986,
n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo
4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art.
25.
Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio
dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti
alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo
2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561,
hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi
al settore merceologico corrispondente, fatto salvo
il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad
ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio
con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla
data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione
dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate
ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché
quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite
di generi di monopolio e di impianti di distribuzione
automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del
decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente
decreto sono soggette a previa comunicazione al comune
competente per territorio il trasferimento della proprietà
o della gestione dell'attività, il trasferimento
di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi
di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per
il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro
degli esercenti il commercio secondo quanto previsto
dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1,
non può essere negata l'autorizzazione all'apertura
di un esercizio avente una superficie di vendita non
superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di
esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati
ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971,
n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto,
per la vendita di generi di largo e generale consumo.
La superficie di vendita del nuovo esercizio deve
essere pari alla somma dei limiti massimi indicati
alla predetta lettera d), tenuto conto del numero
degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione
comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura
di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria
alla data di pubblicazione del presente decreto, sono
esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del
1971 e decise con provvedimento espresso entro e non
oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di
pubblicazione del presente decreto e fino al termine
del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, e' sospesa
la presentazione delle domande, tranne nel caso di
cui al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste
dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971,
n. 426, già trasmesse alla giunta regionale
per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio
1998 e corredate a norma secondo attestazione del
responsabile del procedimento, sono esaminate e decise
con provvedimento espresso entro centottanta giorni
dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto
dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio
delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e
27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse
alla giunta regionale per il prescritto nulla osta
alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle
domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni
presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione
del presente decreto, non e' dato seguito. Dalla data
di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6 e' sospesa
la presentazione delle domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati
ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti
da almeno cinque anni alla gestione pensionistica
presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono
il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono usufruire di un indennizzo teso a favorire
la loro ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio regolamento definisce criteri
e modalità per l'erogazione dell'indennizzo
di cui al comma 7, l'entità dello stesso e
la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità
di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività
dell'attività commerciale esercitata quale
fonte di reddito, della situazione patrimoniale e
della tipologia dell'attività svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma
7 e' stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per
l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili,
per gli interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire
le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n 46.
Art. 26.
Disposizioni finali
1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10,
dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21,
dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma
3 del presente articolo, le norme contenute nel presente
decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo
giorno dalla sua pubblicazione.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale
dell'attività di vendita all'ingrosso e al
dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni. Resta
salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività
alla data di cui al comma 1.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve
le disposizioni concernenti la vendita di determinati
prodotti previste da leggi speciali.
4. Fino al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto
previsto in materia di esercizio dell'attività
di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche,
e ai soggetti titolari di dette attività non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25,
comma 1. Decorso tale termine all'attività
di vendita di giornali, quotidiani e periodici si
applica la disciplina generale prevista dal presente
decreto, fatta salva la parità di trattamento
nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle
testate.
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente
per territorio il trasferimento della gestione o della
proprietà per atto tra vivi o per causa di
morte, nonché la cessazione dell'attività
relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e
9. Nel caso di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426,
e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale
4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma 9 dell'articolo
56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti
il registro esercenti il commercio relativamente alla
attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287,
e alla attività ricettiva di cui alla legge
17 marzo 1983, n. 217; la legge 28 luglio 1971, n.
558; la legge 19 marzo 1980, n. 80, come modificata
dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.
887, come riformulato dall'articolo 1 del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4
della legge 6 febbraio 1987, n. 15; il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384;
l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre
1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonché ogni altra
norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella
c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407.
Titolo X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Art.
27.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività
di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione
di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche,
comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree
private delle quali il comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze,
comprese quelle di proprietà privata gravate
da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra
area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area
privata della quale il comune abbia la disponibilità
che viene data in concessione all'operatore autorizzato
all'esercizio dell'attività commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale
il comune abbia la disponibilità, composta
da più posteggi, attrezzata o meno e destinata
all'esercizio dell'attività per uno o più
o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso,
nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private
delle quali il comune abbia la disponibilità,
di operatori autorizzati ad esercitare il commercio
su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze,
eventi o festività;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte
che l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
g) per presenze effettive in una fiera, il numero
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato
l'attività in tale fiera.
Art. 28.
Esercizio dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere
svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma
1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata
a persone fisiche o a società di persone regolarmente
costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo
di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa
emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede
del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma
itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa
emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita
anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché
nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,
di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora
non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva,
il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle
fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione
cui appartiene il comune che l' ha rilasciata, sia
nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei medesimi se
il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti
per l'una e l'altra attività. L'abilitazione
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione
sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie
e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
Le modalità di vendita e i requisiti delle
attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità
con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente
articolo nelle aree demaniali marittime e' soggetto
al nulla osta da parte delle competenti autorità
marittime che stabiliscono modalità e condizioni
per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore
e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari
della relativa concessione in un mercato, sono assegnati
giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione
da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad
esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che
vantino il più alto numero di presenze nel
mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione
del presente decreto, emanano le norme relative alle
modalità di esercizio del commercio di cui
al presente articolo, i criteri e le procedure per
il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di
cui all'articolo 29, nonché la reintestazione
dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività
per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per
l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano
altresì gli indirizzi in materia di orari ferma
restando la competenza in capo al sindaco a fissare
i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio
più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori
ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione,
stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della
densità della rete distributiva e della popolazione
residente e fluttuante, i criteri generali ai quali
i comuni si devono attenere per la determinazione
delle aree e del numero dei posteggi da destinare
allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione,
la soppressione o lo spostamento dei mercati che si
svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché
per l'istituzione di mercati destinati a merceologie
esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche
tipologiche delle fiere, nonché le modalità
di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni
caso il criterio della priorità nell'assegnazione
dei posteggi fondato sul più alto numero di
presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento,
provvedono all'emanazione delle disposizioni previste
dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio
dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo
forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate
dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle
aree da destinare all'esercizio dell'attività,
nonché le modalità di assegnazione dei
posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione
delle aree riservate agli agricoltori che esercitano
la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire
il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni
possono determinare le tipologie merceologiche dei
posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono
individuate altresì le aree aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio
del commercio di cui al presente articolo e' vietato
o sottoposto a condizioni particolari ai fini della
salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti
divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi
di viabilità, di carattere igienico sanitario
o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono
altresì deliberate le norme procedurali per
la presentazione e l'istruttoria delle domande di
rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego, nonché
tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza
e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione
al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed
insulari, le regioni e i comuni possono stabilire
particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per
i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza
per le attività effettuate su posteggi posti
in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane
e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva, adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione
delle norme comunali.
Art. 29.
Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche
senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio
previsto dalla autorizzazione stessa, nonché
senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo
28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e
della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
dalla deliberazione del comune di cui all'articolo
28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva
il sindaco può disporre la sospensione dell'attività
di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche
se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio
per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
solare per periodi di tempo complessivamente superiori
a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti più
provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma
2.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno
avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono
i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta
ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Art. 30.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree
pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni
che riguardano gli altri commercianti al dettaglio
di cui al presente decreto purché esse non
contrastino con specifiche disposizioni del presente
titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative
di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le
norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori
prima dell'entrata in vigore del presente decreto
e delle disposizioni attuative di cui all'articolo
28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si
applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni
i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita
dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio
1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che
per le disposizioni relative alla concessione dei
posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività
in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse
da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei
limiti e con le modalità di cui all'articolo
176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre
armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni
precedente divieto di vendita di merci ivi incluso
quello della vendita del pane nei mercati scoperti,
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112,
come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480,
e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della
legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale
4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto
ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa
la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
300, come modificata ed integrata dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo XI
Inadempienza delle regioni
Art.
31.
Intervento sostitutivo
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni
non esercitino le funzioni amministrative ad esse
conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo
previsti, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo
un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora
la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato,
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
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